Istituito dal legislatore a tutela dei danneggiati, il Fondo di garanzia interviene, nei limiti dei massimali obbligatori, nei seguenti casi:
1. sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni a persone;
2. sinistri causati da veicoli non assicurati, per i danni alle persone e, con una franchigia di Euro 500,00 per i danni a cose;
3. sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in “liquidazione coatta amministrativa”.
Nei primi due casi occorre inviare la richiesta di risarcimento alla Consap – Servizio Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Nell’ultimo caso, invece, poiché la legge prevede varie ipotesi, è opportuno, prima di inviare la richiesta di risarcimento, individuare il soggetto cui deve essere trasmessa.
Per recuperare tali informazioni è possibile contattare ugualmente la Consap.