Percentuali d’invalidità possono essere fissate anche in relazione a lesioni micro permanenti derivanti da incidente stradale.
Queste menomazioni incidono sull’integrità psico – fisica del danneggiato e vengono comprese in una percentuale compresa tra l’1 e il 9% costituendo un danno biologico.
Regolate per legge in particolare nella l. 57/01, definiscono un criterio medico – legale unico che evita il più possibile disparità di trattamento nella liquidazione del danno, cd. bareme.
Le indicazioni hanno una validità nazionale, sono trasparenti in quanto sono chiaramente enunciate in sede di visita e ovviamente tendono ad evitare successivi contezioni giudiziari.
Il danno biologico di tale fatta (1-9%) è liquidato in modo crescente ed in misura più che proporzionale con l’incremento della percentuale di invalidità permanente, in eguale misura su tutto il territorio ed in relazione dell’età del soggetto considerato.