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Inversione onere prova giudizi risarcitori

L’ inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori, ossia nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto d’assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V, spetta all’impresa l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

La suddetta norma sembra finalmente in grado di rispondere in modo adeguato alle giuste esigenze del risparmiatore e va a fare il pari con la norma già presente nell’ambito dei promotori finanziari e dunque negli investimenti di questo genere.

In base alla novella, nei giudizi di risarcimento dei danni causati al contraente da un contratto assicurativo di tipo finanziario spetta primariamente all’impresa dimostrare di avere agito nel pieno rispetto delle legge e con specifica diligenza richiesta in tema di trasparenza, pubblicità, comportamenti e dunque nella regolarità di tutto l’iter contrattuale.

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