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Recesso polizza vita

Il contraente può recedere da un contratto individuale d’assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.

L’impresa d’assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui può godere in caso di ripensamento

I termini e le modalità per l’esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione, dunque adeguatamente pubblicizzati.

L’impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

L’impresa di assicurazione ha diritto a ritenere nelle more del rimborso le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.

Come anche per la revoca le disposizioni si applicano ai contratti di durata superiore a sei mesi.

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