Il tema della revocabilità dei contratti vita è stato oggetto di un capitolo specifico del Codice delle assicurazioni.
Al capo IV il suddetto codice afferma la liceità della revocabilità della proposta, riferendosi ad un contratto individuale d’assicurazione sulla vita e riguardo ai rami dal primo al quinto (con esclusione del quarto, ossia quello della malattia).
Nel caso di revocabilità si specifica altresì che le somme pagate dal contraente devono essere restituite dall’impresa di assicurazione.
In tale caso è stabilito anche un periodo temporale massimo pari a 30 gg dal momento in cui si è ricevuto la comunicazione.
Ovviamente si fa una eccezione per i contratti di brevissima durata (pari o inferiori ai sei mesi) per i quali non si applicano le disposizioni sulla revocabilità.