Il Contraente, può ottenere prestiti dalla Società di assicurazione nei limiti del valore di riscatto maturato.
La Società indica, nell’ atto di concessione, condizioni e tasso di interesse, comunque ovviamente è ben lieta di poter prestare del danaro in quanto ha nel contempo una garanzia molto efficace costituita dalla stessa polizza vita del cliente
Altre vicende che possono condizionare il regolare deflusso della polizza sono la cessione a terzi, il pegno a scopo di garanzia ed la costituzione di vincolo.
In tutti i casi il contraente può cedere ad altri il contratto così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti, tuttavia, diventano efficaci solo quando la compagnia ne faccia annotazione sull’originale di polizza o su appendice che può appositamente redigere.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
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