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Fondo garanzia vittime della strada

da Giuseppe Capuozzo
Scritto da Giuseppe Capuozzo

Istituito dal legislatore a tutela dei danneggiati, il Fondo di garanzia interviene, nei limiti dei massimali obbligatori, nei seguenti casi:
1. sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni a persone;
2. sinistri causati da veicoli non assicurati, per i danni alle persone e, con una franchigia di Euro 500,00 per i danni a cose;
3. sinistri causati da veicoli assicurati con imprese poste in “liquidazione coatta amministrativa”.

Nei primi due casi occorre inviare la richiesta di risarcimento alla Consap – Servizio Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Nell’ultimo caso, invece, poiché la legge prevede varie ipotesi, è opportuno, prima di inviare la richiesta di risarcimento, individuare il soggetto cui deve essere trasmessa.

Per recuperare tali informazioni è possibile contattare ugualmente la Consap.

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Estensione temporale e garanzie

da Giuseppe Capuozzo
Scritto da Giuseppe Capuozzo

Le coperture assicurative riguardano sia il periodo temporale di copertura, che l’estensione delle garanzie, delle quali una sola è obbligatoria (la responsabilità civile verso terzi), altre invece sono facoltative.

Per la prima normalmente la copertura è operante dalle ore 24 della maggiore tra la data di decorrenza del contratto, la data del pagamento del premio (in caso di rinnovo) e quelli di consegna della documentazione necessaria.

Se nel contratto è previsto un pagamento rateale e il contraente ad una delle date convenute non paga quanto dovuto, la copertura è sospesa dal 15° giorno successivo alla scadenza stessa come prevede l’art. 1901 del c.c.

Le coperture sono normalmente operanti fino alle ore 24 della scadenza ( a meno di vincoli).

Per quanto invece concerne l’estensione delle garanzie accanto alla responsabilità civile, nel settore autoveicoli, ricordiamo:
-incendio e furto,
-danni al veicolo (kasko);
-atti vandalici ed eventi atmosferici;
-tutela legale;
-assistenza;
-infortuni del conducente;
-protezione imprevisti.

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Esclusioni R.C.A.

da Giuseppe Capuozzo
Scritto da Giuseppe Capuozzo

Per esclusioni s’intendono tutte quelle limitazioni che sono imposte contrattualmente è che comprimono l’estensione della polizza autoveicoli.

Una delle limitazioni più comuni del comparto R.C. auto è certamente il massimale (ovvero la massima esposizione che è stata decisa nella polizza) e che, ovviamente, definisce l’importo fino al quale l’assicuratore è impegnato a prestare garanzia.

Altra esclusione o limitazione è la franchigia, ovvero quella somma, stabilita nel contratto che viene dedotta dall’ammontare del danno e che quindi rimane a carico dell’assicurato.

Un’esclusione di tipo temporale riguarda il periodo che intercorre tra la data di stipulazione della polizza e l’effettiva decorrenza della garanzia. E’ detto anche periodo d’aspettativa.

Da ultimo, altro tipo di esclusione riguarda il soggetto alla guida nel momento del sinistro e concerne persone non in regola con la patente o in stato di ebbrezza, droghe e simili, anche in questo caso esclusione significa non operatività della polizza assicurativa e dunque della copertura R.C.A.

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Danni diretti auto

da Giuseppe Capuozzo
Scritto da Giuseppe Capuozzo

Per danni diretti intendiamo tre particolari circostanze alle quali la compagnia d’assicurazione può porre rimedio con adeguato indennizzo e precisamente: atti vandalici eventi atmosferici e cristalli vettura.

La compagnia in questi casi può garantire il risarcimento per danni diretti e materiali subiti dal veicolo in conseguenza d’eventi esterni non collegati direttamente alla circolazione veicolare, ma che producono pur tuttavia danni all’automezzo:
– tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo; attenzione il danno deve essere inequivocabilmente riconducibile a questi eventi e non a un possibile evento da circolazione;
– uragani, trombe d’aria, grandine, frane o smottamenti: in questi casi l’evento che ha cagionato il danno deve essere dimostrato tramite i danni che ha causato ad una pluralità di beni, assicurati o meno, vicini al veicolo assicurato al momento del sinistro, o in altro modo;
– rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali, dovuta a causa accidentale o per fatto di terzi.

Attenzione che, ovviamente, sono esclusi i danni determinati da dolo dell’assicurato, conducente, con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida.

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Coperture assicurative

da Giuseppe Capuozzo
Scritto da Giuseppe Capuozzo

Le coperture assicurative sono oltre alla semplice ed obbligatoria R.C.A. quella protezione contro rischi diversi che possono occorrere all’auto sia quando è ferma sia quando è in movimento.

Più sono le coperture assicurative, più ovviamente il conto da pagare diventa salato per il contraente che, d’altra parte, può godere di garanzie che in molte circostanze appaiono davvero utili in diversi contesti (ovvero con auto ferma, vedi il caso del furto, rottura cristalli, danneggiamenti e protezione eventi atmosferici, sia in movimento, vedi il caso del soccorso stradale, assistenza legale e meccanica, kasko, ecc.)

Le coperture assicurative valgono solo in costanza di premio pagato ed è sempre consigliabile modificarle in rapporto all’entità del rischio corso e al danno che si può patire, poiché, in ogni caso, la compagnia risarcisce solo in rapporto alla vetustà del bene assicurato e non tiene conto assolutamente di sopravalutazioni.

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Bonus Malus

da Giuseppe Capuozzo
Scritto da Giuseppe Capuozzo

Il bonus malus è il termine che viene di solito utilizzato per classificare una forma di personalizzazione della tariffa R.C. per auto.

Questa formula è attuata codificando le assicurazioni auto contratte in apposite classi di merito.

Le classi di merito si riferiscono alla frequenza di sinistri riscontrata in un definito ampio periodo d’osservazione, con un record che mostra il conteggio indietro fino a cinque anni prima.

In assenza di sinistri nel corso del periodo d’osservazione (che corrisponde all’arco temporale della validità di polizza), il contraente ottiene un bonus che gli permette di scalare di una classe (dunque il conteggio è discendente).

In presenza di sinistri si è penalizzati (malus), salendo di una, o più comunemente due classi.

Si rammenti che la classe di entrata è la quattordicesima, ma l’estensione è fino a diciotto (in caso di sinistri) e la migliore può anche essere superiore a due livelli oltre la prima.

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Assistenza legale

da Giuseppe Capuozzo
Scritto da Giuseppe Capuozzo

L’impresa assicuratrice nelle more delle condizioni di responsabilità civile può assumere a suo carico le vertenze giudiziarie che consistono nelle spese legali e nella gestione delle vertenze.

Di fatto l’impresa assumerà a suo carico la gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

L’Impresa ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell’assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati.

Si badi però che l’impresa non riconosce le spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

L’impresa assicuratrice conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la richiesta di risarcimento del danneggiato rientri nei limiti della franchigia e dunque nulla lei deve.

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Attestazione classe di merito

da Giuseppe Capuozzo
Scritto da Giuseppe Capuozzo

Circa 20 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa, le compagnie usano inviare al contraente l’attestazione dello stato di rischio nei termini previsti dal D.L. 175 del 17/3/1995.

L’impresa calcola la classe d’assegnazione in base al numero di sinistri avvenuti nel periodo assicurativo, di cui sia responsabile l’assicurato (anche solo parzialmente) e che l’impresa abbia già risarcito o che sarà presumibilmente chiamata a risarcire.

L’attestazione riporterà, anche l’evoluzione CIP di mercato (bonus – malus).

Per le autovetture, prevede la risalita di due classi in caso di un sinistro e d’altre tre per ogni altro sinistro (ferma la classe massima 18) e la discesa di una classe in assenza di sinistri (ferma la classe minima 1).

Si rammenti che nei sistemi Bonus Malus, il contraente ha diritto ad evitare l’evoluzione in malus rimborsando il sinistro. Tale diritto potrà essere esercitato solo entro i dodici mesi successivi alla chiusura del sinistro.

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Assicurazione R.C.A.

da Giuseppe Capuozzo
Scritto da Giuseppe Capuozzo

L’Assicurazione dell’Auto in gergo assicurativo è denominata , più brevemente R.C.A., in pratica è la polizza che assicura tutti i danni che il conducente dell’Auto provoca a Terzi che possono essere cose, animali o persone. Questo tipo di polizza è una garanzia obbligatoria prevista dalla legge del 24 dicembre 1969 n. 990 che tutela il cittadino da tutti i danni che può provocare trovandosi alla guida di un veicolo a motore.

Con la polizza RCA la Compagnia si impegna a corrispondere le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni provocati involontariamente durante la circolazione del veicolo descritto in polizza fino a un limite massimo descritto in polizza ossia i cosiddetti massimali. La polizza della Responsabilità Civile Auto può essere stipulata con o senza tacito rinnovo, se il contratto è stipulato con il tacito rinnovo potrà proseguire per un’altra annualità a meno che il Contraente (la persona che stipula la polizza e su cui gravano tutti gli obblighi della stessa) non invii lettera di disdetta entro i termini previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo la garanzia terminerà alla scadenza del contratto stesso. Alla garanzia di Responsabilità Civile dell’Auto possono essere aggiunte ulteriori garanzie, sempre su richiesta del Contraente, come, ad esempio, la garanzia Incendio e Furto, la garanzia Cristalli, danni materiali diretti subiti dal veicolo in caso di collisione con altro veicolo anche nel caso di totale responsabilità, atti vandalici, terrorismo o sabotaggio, per queste garanzie, in caso di sinistro (incidente) l’Impresa (la Compagnia che dà la garanzia) applicherà generalmente un franchigia o uno scoperto.

Non bisogna dimenticare che tra le garanzie che riguardano la Responsabilità civile dell’Auto non è mai compresa la copertura assicurativa relativa al Conducente, il conducente non è mai assicurato con la polizza R.C.A. ma tutti i trasportati familiari e non famigliari lo sono sempre, in vista di questo bisognerebbe che il conducente del mezzo assicurato provvedesse a stipulare una polizza specifica denominata Infortuni del Conducente.

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Vicende contrattuali polizza vita

da Giuseppe Capuozzo
Scritto da Giuseppe Capuozzo

Il Contraente, può ottenere prestiti dalla Società di assicurazione nei limiti del valore di riscatto maturato.

La Società indica, nell’ atto di concessione, condizioni e tasso di interesse, comunque ovviamente è ben lieta di poter prestare del danaro in quanto ha nel contempo una garanzia molto efficace costituita dalla stessa polizza vita del cliente

Altre vicende che possono condizionare il regolare deflusso della polizza sono la cessione a terzi, il pegno a scopo di garanzia ed la costituzione di vincolo.

In tutti i casi il contraente può cedere ad altri il contratto così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti, tuttavia, diventano efficaci solo quando la compagnia ne faccia annotazione sull’originale di polizza o su appendice che può appositamente redigere.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.

Oggi è possibile calcolare il piano pensionistico compilando questo semplice preventivo online

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